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PROMEMORIA PER L'UTENZA : Sospensione dei termini processuali nel periodo festivo
Legge 7 ottobre 1969, n. 742

Art. 1, comma 1: "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo."

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"Ogni giorno che passa avrete un giorno in meno per ricorrere"

    
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E per chi non lo sapesse...

"CATTIVO PAGATORE" SOLO SE D'ACCORDO  (articolo pubb.to su Metro del 24/07/2006)

Se si viene iscritti in una centrale rischi - banche dati dei cattivi pagatori - per il ritardato pagamento di una rata del bollettino di un prestito, o di un altro conto, senza essere in alcun modo avvisati, da oggi è possibile fare ricorso contro la banca e vincerlo. Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo.

(Leggi gli altri articoli nella RASSEGNA STAMPA)

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Il motivo per cui siete qui

Avete ricevuto una multa che ritenete ingiusta ?

Dopo anni vi si chiede di ottemperare ad un pagamento che, oltre a non convincervi del tutto, è anche particolarmente oneroso ?


     

                                                          Rapina 4.jpg


Siete vessati da una interminabile serie di contravvenzioni al Codice della Strada ed i verbali che avete sottoscritto, o ricevuto per posta, sono sommari, incompleti o errati ?


                                                            stop 4.jpg


                                               ADESSO BASTA, è giunta l'ora di reagire.
                                        Vi hanno scritto? RISPONDETE !


                                         >>>>>>>> busta da lettere 4.jpg


Visitate il nostro sito per scoprire quante opportunità offre la prolifera legislazione italiana, e la Costituzione stessa, per garantire l'inviolabilità dei vostri diritti, attraverso un ricorso ampiamente motivato.  Al proposito: la PRIMA CONSULENZA è GRATUITA!

                                                          
                                                            martello giudice 5.jpg
     

SEI REGOLE D’ORO per la presentazione del vostro ricorso :

  1. Non pagare la sanzione (se non dopo l’eventuale rigetto della opposizione). Sarebbe una implicita ammissione di colpa e, comunque, vi precluderebbe automaticamente la possibilità di fare ricorso.
  2. Non perdere tempo inutilmente. Aspettare l’ultimo giorno sarebbe controproducente.
  3. Ricordarsi che nel conteggio dei giorni a disposizione per fare ricorso si devono calcolare anche quelli festivi.
  4. Fare attenzione: 60 gg non vuol dire 2 mesi ma 60 gg.  Confondere le due distanze temporali sarebbe tanto facile quanto errato ed il ritardo nella presentazione, anche solo di un giorno, renderebbe automaticamente nullo il ricorso.
  5. Non sottovalutare mai il verbale che si è ricevuto. Alcune sanzioni non corrisposte possono prevedere finanche la confisca di alcuni beni del trasgressore moroso.
  6. Una volta presentato il ricorso seguitene l’iter fino in fondo, chiedendo conferma della avvenuta iscrizione e della data di udienza, presentandovi in quella sede giudiziale per confermare o integrare, se è il caso, le vostre ragioni. L’assenza in udienza potrebbe costare il rigetto della istanza, a prescindere dalla validita’ delle motivazioni addotte.
 Stampa     
PAROLE D'ORDINE : ONESTA', SEMPLICITA', TRASPARENZA e RISPARMIO

          Ciò che NON faremo, né vi chiederemo MAI di fare :

  • In primo luogo, NON vi diremo che è possibile fare ricorso se non è effettivamente così, solo per indurvi a pagare il servizio. Non sarebbe affatto utile un dispendio di tempo, nostro, e denaro, vostro, che non avesse speranza di produrre un risultato positivo. Per questo la PRIMA CONSULENZA è GRATUITA .

  • In ogni caso, NON vi imporremo mai le nostre considerazioni. Se non sarete convinti della consulenza fornita, magari perché non riteniamo opponibile la sanzione, sarà giusto che sentiate altre versioni, per essere sicuri di non sbagliare. 
  • NON vi obbligheremo a spostarvi per venire da noi. Potrete accedere alla consulenza gratuita ed al restante servizio, tra cui la ricezione del ricorso finito, dalla vostra stessa scrivania e con un semplice click !
  • NON vi chiederemo di sborsare cifre esorbitanti per quel che facciamo, ma il minimo indispensabile e senza sorprese. Le nostre tariffe, infatti, sono immediatamente visibili, nella pagina dedicata ai costi del servizio. E poi, se fare ricorso costasse quanto la sanzione, o magari di più, che senso avrebbe farne utilizzo ?!
  • NON dovrete pagare spese di spedizione o di cancelleria (assolte dal servizio on line) né alcun extra in caso di accoglimento del nostro ricorso. Il servizio è TUTTO INCLUSO fin dalla sua erogazione.
  • Soprattutto, NON redigeremo un ricorso "copia-incolla", bensì una impugnativa personalizzata, puntuale e dettagliata.
  • Se la scelta del servizio ricadrà sul RICORSO ON LINE NON dovrete fare altro che spedirlo alle Autorità competenti e seguirne l'iter. Rimarremo a disposizione per qualunque vostro dubbio.
  Solo voi potete toglierci questa curiosità :  
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AUTOVELOX - PHOTORED - TELELASER - TUTOR - SICVe, RICORSO e DECURTAZIONE PUNTI PATENTE: elementi da verificare e notizie utili
 TitoloCategoriaDimensioni (Kb) Descrizione
PHOTOREDSemaforo rosso26,21DownloadDa leggere prima di inviare la richiesta di consulenza
RICORSOAtti26,14DownloadModalità di presentazione del ricorso e fasi successive
LEGGE 689/81Norme140,13DownloadUno stralcio della Legge 689/81, nella parte riguardante le SANZIONI AMMINISTRATIVE
AUTOVELOXVelocità29,24DownloadDa leggere prima di inviare la richiesta di consulenza
COMUNICAZIONE DATI PATENTEArt. 126 bis CdS26,22DownloadVoglio fare ricorso: devo comunicare i dati o no ?
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  Dal film "AMICI MIEI" : la scena del vigile urbano  

    
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Notizie utili

LA CASSAZIONE : NIENTE MULTA PER DIVIETO DI SOSTA SE L'AUTO E' FERMA CON IL MOTORE ACCESO  (articolo pubb.to su Il Messaggero del 23/08/2006)

Niente multa per chi lascia l'auto per una "breve fermata" in sosta in doppia fila con il motore acceso. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 18257) che ha confermato una sentenza del giudice di pace di Terni che aveva annullato una contravvenzione a un automobilista, multato per aver lasciato l'auto per qualche istante con il motore acceso nella piazza principale di Terni.

(Leggi gli altri articoli nella RASSEGNA STAMPA)

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