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"Noi crediamo nella Giustizia"
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IL RICORSO Riduci

A CHI E COME SI PRESENTA

Ogni atto amministrativo non definitivo può essere impugnato, presentando un ricorso, e diversi sono i gradi di giudizio previsti e gli organi che il legislatore ha inteso delegare al vaglio dei contenziosi fra privati cittadini e Pubblica Amministrazione, fino ad interessare, ai più alti livelli, finanche Consiglio di Stato e Presidente della Repubblica.

Nel caso delle contravvenzioni al Codice della Strada gli organi giudicanti primari sono il Prefetto della provincia ove la violazione è stata accertata, che però è generalmente più rigido nella valutazione dei ricorsi e raddoppia la sanzione in caso di rigetto degli stessi, ed il Giudice di Pace che, per la sua totale estraneità rispetto all’organo che ha emesso la sanzione e per la facoltà più ampia che ha di interpretare la norma, più facilmente, quando ve ne siano le ragioni, accoglie il ricorso proposto o comunque lo rigetta senza incrementare ulteriormente la sanzione.

E’ necessario poi distinguere il ricorso gerarchico dal ricorso amministrativo: nel primo caso dirime il contenzioso l’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso la sanzione, ad esempio il Sindaco riguardo l’operato di un funzionario del Comune che abbia sanzionato la violazione di una ordinanza sindacale, appunto. In questo specifico caso l’organo non è tenuto ad esprimersi ed il semplice silenzio della Autorità, entro un dato tempo, vale quale rigetto del ricorso presentato. Naturalmente questo non significa che il ricorso possa mai considerarsi inutile poiché l’autorità’ ha tutto l’interesse a che la Legge sia pienamente rispettata, dai cittadini come anche dai suoi organi operativi, e la giusta segnalazione di un errore non potrà passare inascoltata.

E’ opportuno precisare, a futura memoria di chi intendesse tutelare un proprio diritto, che la presentazione di un qualunque ricorso non obbliga mai l’organo giudicante ad informare l’interessato riguardo avvio e decorso  della pratica bensì sarà lo stesso ricorrente, nel suo pieno interesse, a recarsi presso la segreteria o cancelleria dell’organo giudicante per avere informazioni dettagliate riguardo numero della pratica (normalmente denominato "ruolo"), data di udienza e quant’altro possa servire. Si tenga a mente che dalla presentazione di un ricorso al giudizio che ne potrà o dovrà scaturire possono passare  anche diversi mesi, a seconda della mole di lavoro che l’ufficio ove è stato presentato deve già sostenere.

A scopo esemplificativo si dirà che l’ufficio del Giudice di Pace di Roma, per citarne uno particolarmente impegnato, in alcuni casi può fissare le date di udienza anche a distanza di 2/3 mesi  dalla presentazione del ricorso, periodo durante il quale, avendo fatto contestuale richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, non si dovrà pagare alcunché.

IMPORTANTE:

Escluso il servizio a pagamento fornito da questo sito, di cui ci si vorrà eventualmente avvalere, la presentazione del ricorso avviene in carta semplice ed e’ completamente gratuita, esente da bolli ai sensi dell’art. 23 legge 689/81 .

L’eventuale pagamento della sanzione renderebbe nullo il ricorso stesso, escludendo a priori l’oggetto del contendere.

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